Il 19 aprile è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (serie ordinaria, n. 92) il Decreto Legislativo n. 39 dell'8 aprile 2013, rubricato come
Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
La norma introduce alcune significative limitazione al conferimento di incarichi dirigenziali. Tali limiti, riguardano, innanzitutto, coloro i quali siano destinatari di una condanna, passata in cosa giudicata, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ("Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione"). I Destinatari di tali condanne, infatti, non possono (ex art. 3) essere destinatari di
- incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali
- incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale
- incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale
- incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale
- incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale
La norma, tuttavia, prevede anche l'impossibilità, per due anni, di conferire incarichi dirigenziali
- a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni che conferiscono l'incarico (Capo III)
- a soggetti che abbiano fatto parte di organi di indirizzo politico (Capo IV).
Ovviamente, le inconferibilità appena richiamate portano anche ad una immediata incompatibililità (Capo V e Capo VI).
Il Decreto, come ormai di prassi, conferisce la vigilanza (articolo 15) su quanto disposto al "responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico" (nei comuni, come noto, il Segretario Comunale), in un rapporto stretto e sinergico con "'Autorita' nazionale anticorruzione" (articolo 16)
La violazione del Decreto comporta (articolo 17) la nullità degli incarichi conferiti (e dei rispettivi contratti).
Tutto perfettamente comprensibile, soprattutto in un momento in cui molta, moltissima demagogia gira nell'aria.
Ma, siamo sicuri che limitare la permeazione delle competenze dal privato al pubblico (Capo III) sia sempre e comunque una buona idea?
Di seguito, il testo del Decreto.